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Sez. 3, Sentenza n. 1902 del 03/04/1981 (Rv. 412590 - 01)

LOCAZIONE - DISDETTA - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - EFFETTI DELLA DISDETTA - RITARDO DIPESO DALLA DURATA DEL GIUDIZIO RELATIVO AL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - RILEVANZA - RIFERIMENTO ALLA PRONUNCIA GIUDIZIALE CONVALIDATRICE - EFFETTO RETROATTIVO DI QUESTA ULTIMA.*
Stato
decisa il 1981-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412590-01

LOCAZIONE - DISDETTA - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - EFFETTI DELLA DISDETTA - RITARDO DIPESO DALLA DURATA DEL GIUDIZIO RELATIVO AL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - RILEVANZA - RIFERIMENTO ALLA PRONUNCIA GIUDIZIALE CONVALIDATRICE - EFFETTO RETROATTIVO DI QUESTA ULTIMA.*

Poiche la disdetta del contratto di locazione tempestivamente intimata ha la funzione di impedire la prosecuzione del rapporto, determinandone la scadenza convenzionale o legale, essa opera nel momento in cui viene a conoscenza del destinatario e produce i suoi effetti dalla data di scadenza dell'obbligazione, con la conseguenza che la pronuncia giudiziale convalidatrice retroagisce al tempo fissato dall'atto, anche in considerazione che la durata del processo non puo nuocere agli interessi delle parti. (Conf 5903/79, mass n 402581).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)