Sez. 3, Sentenza n. 300 del 23/01/1985 (Rv. 438523 - 01)
LOCAZIONE - DISDETTA - FUNZIONE - EFFETTI SOSTANZIALI - INTIMAZIONE - PROCEDIMENTO DI CONVALIDA - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO O MANCATA COMPARIZIONE DEL LOCATORE - EFFETTI PROCESSUALI - MANCATA VERIFICAZIONE - EFFETTI SOSTANZIALI - PERSISTENZA.*
LOCAZIONE - DISDETTA - FUNZIONE - EFFETTI SOSTANZIALI - INTIMAZIONE - PROCEDIMENTO DI CONVALIDA - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO O MANCATA COMPARIZIONE DEL LOCATORE - EFFETTI PROCESSUALI - MANCATA VERIFICAZIONE - EFFETTI SOSTANZIALI - PERSISTENZA.*
La disdetta del contratto di locazione o di affitto di fondo rustico, quale atto unilaterale di natura negoziale, ha la funzione di impedire la prosecuzione o la rinnovazione del contratto, determinandone la scadenza convenzionale o legale, con la conseguenza che, alla data di scadenza dell'obbligazione, essa produce tale effetto sostanziale ancorché non si siano verificati - per Estinzione del giudizio o per mancata comparizione del locatore - gli effetti processuali ricollegabili al procedimento di convalida. (V 1902/81, mass n 412590; (V 1323/81, mass n 411926; (V 2468/73, mass n 365875).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Cod. Proc. Civ. art. 662 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)