diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4429 del 26/10/1989 (Rv. 463984 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - DECORRENZA - SCADENZA LEGALE O CONVENZIONALE DEL CONTRATTO - RILEVANZA - DATA DI RILASCIO FISSATA DAL GIUDICE IN EPOCA SUCCESSIVA - OVVERO PROROGA DELLO SFRATTO - MORA - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463984-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - DECORRENZA - SCADENZA LEGALE O CONVENZIONALE DEL CONTRATTO - RILEVANZA - DATA DI RILASCIO FISSATA DAL GIUDICE IN EPOCA SUCCESSIVA - OVVERO PROROGA DELLO SFRATTO - MORA - PERSISTENZA.*

In tema di locazioni di immobili urbani ad uso abitativo, l'art. 1591 cod. civ., non derogato da alcuna norma speciale, trova applicazione sin dalla data della scadenza legale o convenzionale del contratto, sicché da tale data il conduttore va considerato in mora ove non restituisca l'immobile locato, con conseguente Obbligo di risarcire il danno anche in dipendenza di clausola penale, pattuita con il contratto; né la mora è esclusa, con conseguente operatività della clausola penale, ove la data di rilascio dell'immobile venga fissata dal giudice in epoca successiva alla data di scadenza legale o convenzionale ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392 del 1978 o venga prorogato lo sfratto in base alle leggi speciali di graduazione degli sfratti che, senza eliminare la mora, tendono unicamente a consentire al conduttore il reperimento di idonea sistemazione. (V 1268/83, mass n 426051; (V 1902/81, mass n 412588; (V 1902/81, mass n 412590).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)