Sez. 1, Sentenza n. 9911 del 12/11/1996 (Rv. 500513 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Decisione della Commissione Tributaria di secondo grado - Emanazione anteriore all'inserimento delle nuove commissioni tributarie ex D.Lgs. n. 546 del 1992 - Impugnazione - Ricorso immediato in cassazione - Inammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, le decisioni delle Commissioni Tributarie di secondo grado, emesse (cioè rese pubbliche mediante deposito in cancelleria) prima della data di insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e regionali e per le quali penda il termine per l'impugnativa, rientrano nella previsione degli artt. 74 e 75 primo comma del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, come modificati dall'art. 69, comma terzo, D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993 n. 427, ed ad esse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636. Ne consegue che possono essere impugnate soltanto davanti alla Corte di appello oppure con ricorso alla Commissione Tributaria Centrale, senza che, se impugnate con ricorso per cassazione, possa trovare ingresso l'istanza diretta ad ottenere la rimessione delle parti dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale sul presupposto della scusabilità dell'errore compiuto nell'identificare il giudice dell'impugnazione e senza che tale disciplina si ponga in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 74, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 75 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 69 CORTE COST., Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)