diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2721 del 20/04/1983 (Rv. 427621 - 01)

PRESIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - INGEGNERI E ARCHITETTI - FACOLTÀ PREVISTA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 1046 DEL 1971 - DESTINATARI DELLA NORMA - SITUAZIONE TRANSITORIA DISCIPLINATA DALL'ART. 6 DELLA STESSA LEGGE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427621-01

PRESIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - INGEGNERI E ARCHITETTI - FACOLTÀ PREVISTA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 1046 DEL 1971 - DESTINATARI DELLA NORMA - SITUAZIONE TRANSITORIA DISCIPLINATA DALL'ART. 6 DELLA STESSA LEGGE - ESCLUSIONE.*

La disposizione dell'art. 7 della legge 11 novembre 1971 n. 1046 - che attribuisce agli ingegneri ed architetti, per i quali cessi l'Obbligo d'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza e che possono far valere almeno cinque anni di contribuzione, la facoltà di chiedere di essere autorizzati a proseguire l'iscrizione per conseguire il diritto a pensione mediante versamenti di contributi volontari annui - riguarda solo quei professionisti soggetti all'iscrizione obbligatoria alla cassa, a partire dall'entrata in vigore della legge, non esercenti altra attività tutelata da diversa Forma previdenziale e tenuti alla contribuzione intera. Pertanto, la facoltà prevista da tale norma, che ha carattere permanente, non è riferibile alla situazione transitoria disciplinata dall'art. 6 della stessa legge, che si riferisce agli ingegneri ed architetti esclusi dalla iscrizione alla cassa, perché iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. (V 3519/81, mass n 414127; (V 4469/80, mass n 408342).*

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 6, Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)