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Sez. L, Sentenza n. 3519 del 28/05/1981 (Rv. 414127 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - PREVIDENZA ED ASSISTENZA - PROSECUZIONE DELL'ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE EX ART 7 DELLA LEGGE N 1046 DEL 1971 - PRESUPPOSTI - RIFERIBILITA DELLA FACOLTA DI CHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE A DETTA PROSECUZIONE ALLA SITUAZIONE TRANSITORIA EX ART 6 DELLA STESSA LEGGE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414127-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - PREVIDENZA ED ASSISTENZA - PROSECUZIONE DELL'ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE EX ART 7 DELLA LEGGE N 1046 DEL 1971 - PRESUPPOSTI - RIFERIBILITA DELLA FACOLTA DI CHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE A DETTA PROSECUZIONE ALLA SITUAZIONE TRANSITORIA EX ART 6 DELLA STESSA LEGGE - ESCLUSIONE.*

La disposizione dell'art 7 della legge 11 novembre 1971 n 1046 - che attribuisce agli ingegneri ed architetti, per i quali cessi l'Obbligo d'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza e che possano far valere almeno cinque anni di contribuzione, la facolta di chiedere di essere autorizzati a proseguire l'iscrizione per conseguire il diritto a pensione mediante versamenti di contributi volontari annui-riguarda quei liberi professionisti che gia obbligatoriamente iscritti alla cassa, perche non esercenti altra attivita tutelata da diversa Forma previdenziale, vengano, dopo un quinquennio di piena contribuzione, a trovarsi privi del requisito per l'iscrizione, a causa del sopravvenire di un rapporto di lavoro subordinato o di svolgimento di altra attivita implicanti Costituzione di un differente rapporto assicurativo. Pertanto, la facolta prevista da detta norma, che ha carattere permanente e contenuto precettivo proiettato verso il futuro, non e riferibile alla situazione transitoria disciplinata dall'art 6 della stessa legge, che-in relazione al venir meno dell'Assicurazione integrativa per i professionisti dipendenti prevista, a fronte del versamento di contributi ridotti, dall'art 4 della legge 4 marzo 1958 n 179 (abrogato, a decorrere dall'1 gennaio 1972, dall'art 3 della citata legge n 1046 del 1971) - disciplino le posizioni pregresse, stabilendo (per i professionisti dipendenti - cessati di essere ricompresi nel campo di applicazione dell'Assicurazione - nei confronti dei quali non V'era stata liquidazione di pensione) il rimborso integrale dei contributi, maggiorati di interessi, o, in alternativa, il diritto degli interessati (da esercitarsi entro l'1 maggio 1973) a conseguire il trattamento pensionistico proporzionalmente ridotto in relazione agli anni di contribuzione risultanti alla data del 31 dicembre 1971. (V 4469/80, mass n 408342).*

Riferimenti normativi: Legge 04/03/1958 num. 179 art. 4, Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 1, Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 3, Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 6, Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)