Sez. 1, Sentenza n. 276 del 18/01/1996 Cc. (dep. 19/02/1996) Rv. 203662 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Sospensione delle regole di trattamento - Sindacabilità del provvedimento ministeriale - Limitazione al controllo di legittimità - Estensione di tale controllo anche a singole disposizioni - Ammissibilità in ipotesi - Conseguente disapplicazione in concreto, di limitazioni e divieti in materia di colloqui, acquisto di cibi e ricezione di pacchi - Esclusione - "Ratio".
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
In tema di sospensione, ai sensi dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, delle regole di trattamento nei confronti di determinati detenuti considerati di particolare pericolosità, pur ammettendosi che il sindacato da parte del tribunale di sorveglianza sul provvedimento ministeriale che dispone la suddetta sospensione sia estensibile (sempre nell'ambito di un controllo di mera legittimità), al contenuto anche di singole disposizioni del provvedimento stesso, rimane comunque escluso che esso possa dar luogo alla disapplicazione di disposizioni quali quelle attinenti alla riduzione di colloqui, al divieto di acquisto di cibi richiedenti cottura e al divieto di ricevere pacchi, trattandosi di limitazioni e divieti ragionevolmente correlabili alle esigenze di ordine e sicurezza cui fa riferimento il citato art. 41 bis. (Ved., per raffronto, Cass. prima, c. c. 22 dicembre 1995 n. 6873, P.G. e Furnari, in corso di massimazione, con ulteriori richiami).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)