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Sez. 1, Sentenza n. 2530 del 28/03/1990 (Rv. 466219 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMATIVA APPLICATA DALL'ESPROPRIANTE - PERIODO ANTERIORE - MORA DELL'ESPROPRIANTE SULLA LIQUIDAZIONE DEL MAGGIOR CREDITO DELL'ESPROPRIATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466219-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMATIVA APPLICATA DALL'ESPROPRIANTE - PERIODO ANTERIORE - MORA DELL'ESPROPRIANTE SULLA LIQUIDAZIONE DEL MAGGIOR CREDITO DELL'ESPROPRIATO - ESCLUSIONE.*

In tema di espropriazione per pubblica utilità, ove il riconoscimento giudiziale del maggior credito dell'espropriato a titolo di indennizzo discenda da declaratoria di incostituzionalità della normativa applicata dall'espropriante (nella specie, C. cost. Sentenze n. 5/1980, 223/83), deve escludersi il colpevole inadempimento dell'amministrazione, rilevante ai fini risolutori ex art. 1224, comma secondo, cod. civ., per il periodo anteriore alla pronuncia della Corte costituzionale (in relazione ad un comportamento, del debitore vincolato e conforme alla disciplina in vigore), mentre, successivamente a tale data configurano i presupposti della responsabilità per maggior danno, stante la possibilità, per l'amministrazione, di prefigurarsi, da quel momento, l'inadeguatezza dell'indennità e di porvi tempestivo rimedio. (V 4380/89, mass n 463961; (V 806/89, mass n 461825; (V 3545/88, mass n 458868).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)