Sez. 1, Sentenza n. 4380 del 25/10/1989 (Rv. 463961 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - RICONOSCIMENTO DI UNA SOMMA MAGGIORE DETERMINATO DALLA SOPRAVVENUTA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLE NORME VIGENTI ALL'EPOCA DELLA STIMA - INADEMPIMENTO DELL'ESPROPRIANTE RISPETTO A TALE MAGGIOR SOMMA - CARATTERE COLPOSO - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - RICONOSCIMENTO DI UNA SOMMA MAGGIORE DETERMINATO DALLA SOPRAVVENUTA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLE NORME VIGENTI ALL'EPOCA DELLA STIMA - INADEMPIMENTO DELL'ESPROPRIANTE RISPETTO A TALE MAGGIOR SOMMA - CARATTERE COLPOSO - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il principio, secondo cui l'inadempimento dell'espropriante, con riguardo alla maggiore somma liquidata in esito al giudizio di opposizione avverso la stima dell'indennità, deve presumersi colposo, ai sensi dello articolo 1218 cod. civ., ed anche ai fini della responsabilità risarcitoria "ex" art. 1224 secondo comma cod. civ., indipendentemente dal fatto che detta stima sia stata effettuata da organi amministrativi esterni (l'operato dei quali resta imputabile al soggetto obbligato ad indennizzare l'espropriato), trova parziale deroga qualora la stima medesima si sia uniformata alla normativa all'epoca in vigore, e quella maggior liquidazione discenda dalla sopravvenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale di tale normativa (nella specie, trattandosi d'indennità per area edificabile determinata in base ai criteri della legge 29 luglio 1980 n. 385, sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983), atteso che, in questa ipotesi, non è configurabile, per il periodo anteriore alla suddetta declaratoria, la colposità dell'inadempimento, in relazione ad un comportamento del debitore vincolato e conforme alle norme in vigore. (V 3545/88, mass n 45868; (V 2249/87, mass n 451476).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)