Sez. 2, Sentenza n. 3857 del 24/04/1996 (Rv. 497246 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE | Simulazione relativa parziale del prezzo di vendita - Prezzo effettivo - Rapporti tra le parti - Prova testimoniale - Ammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE
Nell'ipotesi di simulazione relativa parziale, il contratto conserva inalterati i suoi elementi, ad eccezione di quello interessato dalla simulazione, con la conseguenza che, non essendo il contratto né nullo né annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti. Pertanto la prova per testimoni della simulazione del prezzo della vendita non incontra fra le parti i limiti dettati dall'art. 1417 cod. civ. né contrasta col divieto posto dall'art. 2722 cod. civ., in quanto la pattuizione di celare una parte del prezzo non può essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia strutturale o funzionale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto, così che la prova relativa ha scopo e natura semplicemente integrativa e può pertanto risultare anche da deposizioni testimoniali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)