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Sez. 1, Sentenza n. 11227 del 18/07/2003 (Rv. 565230 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Decorso del termine per appellare - Decadenza - Costituzione dell'appellato - Sanatoria - Insussistenza - Sentenza impugnata - Passaggio in giudicato - Fattispecie in materia fallimentare.
Stato
decisa il 2003-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565230-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ

In tema di impugnazioni civili, la inammissibilità per decorso del termine, non è, a differenza della nullità, suscettibile di essere sanata dalla costituzione dell'appellato, trattandosi di inosservanza di un adempimento prescritto a pena di decadenza dal quale deriva il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ne consegue che, in ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento, avverso la quale il termine per appellare - ai sensi dell'art. 19 della legge fallimentare - è di quindici giorni dalla notificazione, la decadenza dalla impugnazione, in difetto di eccezione di parte, può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)