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Sez. U, Sentenza n. 9 del 04/01/1975 (Rv. 373105 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - DEL GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO - MANCANZA - DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO - INESISTENZA - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE CON RICORSO PER CASSAZIONE - NECESSITA - OMISSIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO.*
Stato
decisa il 1975-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373105-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - DEL GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO - MANCANZA - DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO - INESISTENZA - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE CON RICORSO PER CASSAZIONE - NECESSITA - OMISSIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO.*

La decisione emessa dal consiglio di stato malgrado la pendenza del regolamento di giurisdizione (proposto in relazione al giudizio innanzi ad esso instaurato) non puo considerarsi inesistente, qualunque sia per essere il contenuto della sentenza sul regolamento di giurisdizione, e pertanto passa in giudicato se non venga ritualmente impugnata con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. (V 3632/72, mass n 361650; 259/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)