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Sez. U, Sentenza n. 11559 del 26/05/2011 (Rv. 617092 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA | Accettazione espressa o tacita da parte del convenuto - Effetti - Preclusione della contestazione della giurisdizione del giudice italiano - Fattispecie relativa a mancata impugnazione della sentenza dichiarativa della giurisdizione italiana da parte di Istituto scolastico convenuto.
Stato
decisa il 2011-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617092-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA

Ai sensi degli articoli 4 e 11 della legge n. 218 del 1995 sussiste la giurisdizione italiana nei confronti del convenuto costituito, il quale abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione medesima. (Nella specie, la Scuola Internazionale Italiana "Leonardo da Vinci", in relazione ad un rapporto di lavoro di insegnamento presso la sede de Il Cairo in Egitto, non aveva neppure impugnato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la giurisdizione italiana).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)