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Sez. U, Ordinanza n. 21053 del 01/10/2009 (Rv. 609608 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Difetto di giurisdizione del giudice italiano - Eccezione proposta ex art. 4 della legge n. 218 del 1995 nel primo atto difensivo - Costituzione tardiva - Rilevanza ai fini della valida proposizione dell'eccezione - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609608-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano deve essere formulata dal convenuto nel primo atto difensivo, indipendentemente dalla tardività o meno della costituzione in giudizio, restando anche in tal caso esclusa l'accettazione della giurisdizione del giudice italiano.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)