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Sez. U, Ordinanza n. 22818 del 24/10/2006 (Rv. 592100 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA | Mancata proposizione di eccezione di difetto di giurisdizione da parte del convenuto nel suo primo atto difensivo - Effetti - Preclusione della contestazione della giurisdizione del giudice italiano - Fattispecie relativa a convenuto limitatosi a formulare rilievi circa la legge applicabile da parte del giudice nazionale.
Stato
decisa il 2006-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592100-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA

Ai sensi dell'art. 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato, la contestazione della giurisdizione del giudice italiano resta preclusa ove non proposta dal convenuto con il suo primo atto difensivo. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno ritenuto che nella specie la parte convenuta avesse implicitamente accettato la giurisdizione del giudice nazionale, essendosi limitata a formulare rilievi in ordine al profilo della legge applicabile dal giudice adito secondo le norme del diritto internazionale privato).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)