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Sez. 5, Sentenza n. 30391 del 16/04/2026 Ud. (dep. 10/08/2026) Rv. 290448-01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Rinuncia alla prova testimoniale - Opposizione della parte non rinunciante - Valutazione del giudice - Revoca - Ordinanza motivata - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290448-01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA

In tema di diritto alla prova, ove alla rinuncia di un testimone segua l'opposizione della parte non rinunciante, il giudice è tenuto a valutare la perdurante necessità della audizione del teste già ammesso, tenuto conto dell'efficacia dimostrativa delle prove già assunte, sicché l'eventuale revoca deve essere disposta con ordinanza motivata.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)