Sez. 5, Sentenza n. 39764 del 29/05/2017 Ud. (dep. 31/08/2017) Rv. 271848 - 01
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Rinuncia di una parte all'audizione dei propri testi - Diritto dell'altra di procedere al loro esame - Condizioni.
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA
In tema di diritto alla prova, quando una parte rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod.proc.pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)