Sez. 1, Sentenza n. 13338 del 04/03/2015 Ud. (dep. 30/03/2015) Rv. 263095 - 01
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Rinuncia del P.M. alla prova testimoniale - Possibilità di esame del teste da parte della difesa - Condizioni.
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA
In tema di diritto alla prova, quando una parte (nella specie, il P.M.) rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre parti (nella specie, la difesa dell'imputato) hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod.proc.pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)