Sez. 2, Sentenza n. 2760 del 25/10/1973 (Rv. 366295 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - PER L'APERTURA DI VEDUTE E BALCONI - RISPETTIVA FUNZIONE - NORMA DI UN REGOLAMENTO EDILIZIO PRESCRIVENTE L' OSSERVANZA DI UNA DISTANZA TRA LE COSTRUZIONI MAGGIORE DI TRE METRI - APERTURA DI VEDUTE - DISTANZA - OSSERVANZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - PER L'APERTURA DI VEDUTE E BALCONI - RISPETTIVA FUNZIONE - NORMA DI UN REGOLAMENTO EDILIZIO PRESCRIVENTE L' OSSERVANZA DI UNA DISTANZA TRA LE COSTRUZIONI MAGGIORE DI TRE METRI - APERTURA DI VEDUTE - DISTANZA - OSSERVANZA.*
L'art 873 cod civ in materia di distanze delle costruzioni e diretto ad evitare la formazione di intercapedini dannose tra le costruzioni stesse ed a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza degli abitati, e consente agli enti locali di stabilire distanze maggiori secondo una valutazione particolare degli interessi collettivi; l' art 905 cod civ, che stabilisce le distanze per l'apertura di vedute dirette e balconi e inteso a salvaguardare i fondi in genere dalle indiscrezioni attuate a mezzo di vedute aperte nelle vicine costruzioni ed a tutelare interessi esclusivamente privati e non autorizza gli enti locali ad imporre limitazioni della proprieta privata maggiori di quelle espressamente dettate dalla norma medesima. Consegue che dall'esistenza di una norma del regolamento edilizio la quale stabilisca una distanza tra le costruzioni maggiore di quella prevista dall'art 873 cod civ - nella specie distanza non inferiore a cinque metri prevista dal regolamento edilizio del comune di teramo - non deriva che la distanza minima per l'apertura di vedute o balconi debba ritenersi stabilita nella meta di quella anzidetta anziche in quella di un metro e mezzo posta dall'art 905 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)