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Sez. 2, Sentenza n. 741 del 27/01/1988 (Rv. 457166 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE - DISTANZE PER LE COSTRUZIONI PREVISTE DAI REGOLAMENTI LOCALI - INAPPLICABILITÀ ALLE VEDUTE.*
Stato
decisa il 1988-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457166-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE - DISTANZE PER LE COSTRUZIONI PREVISTE DAI REGOLAMENTI LOCALI - INAPPLICABILITÀ ALLE VEDUTE.*

La norma di cui all'art. 873 cod. civ. relativa alle distanze tra fabbricati, in quanto intesa a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza degli abitati, tale da consentire una valutazione più rigorosa in Sede locale, non si pone in correlazione con la norma di cui all'art. 905 cod. civ. sulla distanza delle vedute dal confine, volta solo a salvaguardare il fondo vicino dalle indiscrezioni che possono essere attuate mediante l'uso di un'"opera obiettivamente destinata a tale scopo", sicché, ove la maggior distanza delle costruzioni non sia dai regolamenti locali riferita specificamente al confine, bensì imposta in assoluto, indipendentemente dalla dislocazione delle costruzioni nei rispettivi fondi, la distanza delle vedute dal confine deve intendersi regolata esclusivamente dalla norma dell'art. 905 cod. civ., ossia in misura pari ad un metro e mezzo. (Conf 6734/87, mass n 454947; (Conf 1688/75, mass n 375303; (Conf 3038/74, mass n 371494; (Conf 2760/73, mass n 366295).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)