Sez. 3, Sentenza n. 2103 del 13/10/1981 Ud. (dep. 01/03/1982) Rv. 152536 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONI ABUSIVE - SOMMA DI DANARO RICAVATA DALLA VENDITA DEI LOTTI - QUALIFICA DI PREZZO DEL REATO - ASSOGGETTABILITÀ A CONFISCA.*
EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONI ABUSIVE - SOMMA DI DANARO RICAVATA DALLA VENDITA DEI LOTTI - QUALIFICA DI PREZZO DEL REATO - ASSOGGETTABILITÀ A CONFISCA.*
È ammissibile la confisca delle somme di danaro che costituiscano il profitto dell'attività criminosa posta in essere con la lottizzazione abusiva. La Competenza a disporre la confisca facoltativa di tali beni è esclusivamente dell'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 240 cod. pen., giacché essa si riferisce non alle opere edilizie realizzate illegittimamente, ma al profitto del reato e su questo nessun potere è attribuito alla autorità amministrativa che può intervenire esclusivamente sulle opere edilizie illegittimamente realizzate. (contra mass n 146928).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)