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Sez. 3, Sentenza n. 2976 del 25/01/1984 Ud. (dep. 31/03/1984) Rv. 163427 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - DANARO RICAVATO DALLA VENDITA DEI LOTTI - NATURA DI PROFITTO E NON DI PREZZO DEL REATO - SUSCETTIBILITÀ DI CONFISCA SOLTANTO FACOLTATIVA.*
Stato
decisa il 1984-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163427-01

EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - DANARO RICAVATO DALLA VENDITA DEI LOTTI - NATURA DI PROFITTO E NON DI PREZZO DEL REATO - SUSCETTIBILITÀ DI CONFISCA SOLTANTO FACOLTATIVA.*

Il denaro ricavato dalla vendita dei terreni abusivamente lottizzati non può essere qualificato prezzo del reato, soggetto a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 secondo comma cod. pen., perché come tale va inteso il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato, mentre le somme ricavate dalla vendita dei terreni lottizzati costituiscono il profitto del reato, ossia il lucro che se ne ricava e sono suscettibili quindi solo di confisca facoltativa, ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen.. (Conf mass n 146928; (Conf mass n 152536; (Conf mass n 159333).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 240, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)