Sez. 1, Sentenza n. 1532 del 26/01/2006 (Rv. 585924 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PRELAZIONE DEL CREDITORE PIGNORATIZIO | Scrittura costitutiva del pegno - Indicazione del credito garantito - Elementi oggettivi - Specificazione - Necessità - Esclusione - Presenza nella scrittura di elementi idonei a consentirne la identificazione - Sufficienza - Conseguenze - Non desumibilità, neppure in via indiretta, di tale indicazione - Pegno costituito in previsione di indeterminate ed eventuali operazioni creditizie - Prelazione - Inopponibilità.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PRELAZIONE DEL CREDITORE PIGNORATIZIO
Agli effetti dell'art. 2787, terzo comma, cod. civ., in tema di prelazione del creditore pignoratizio, perché il credito garantito possa ritenersi sufficientemente indicato, non occorre che esso venga specificato, nella scrittura costitutiva del pegno, in tutti i suoi elementi oggettivi, bastando che la scrittura medesima contenga elementi che comunque portino alla identificazione del credito garantito, i quali siano presenti all'interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa. Resta, invece, inopponibile la prelazione se, per la genericità delle espressioni usate, il credito garantito possa essere individuato solo con l'ausilio di ulteriori elementi esterni, ancor più se non preesistenti o almeno coevi alla formazione della scrittura, la cui insorgenza solo dopo la convenzione, tanto più se lontana da essa, comporti che il pegno sia stato costituito in previsione di indeterminate ed eventuali operazioni creditizie, ed in mancanza, dunque, dei caratteri di accessorietà ed inerenza, venuti ad esistenza solo "ex post".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2787
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)