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Sez. 1, Sentenza n. 7794 del 12/07/1991 (Rv. 473121 - 01)

Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Pegno - Di beni mobili - Prelazione del credito pignoratizio | Scrittura costitutiva del pegno - Indicazione del credito garantito - Elementi oggettivi - Specificazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473121-01

Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Pegno - Di beni mobili - Prelazione del credito pignoratizio

Agli effetti dell'art. 2787 cod. civ., in tema di prelazione del creditore pignoratizio, perché il credito garantito possa ritenersi sufficientemente indicato, non occorre che esso venga specificato, nella scrittura costitutiva del pegno, in tutti i suoi elementi oggettivi, bastando che la scrittura medesima contenga elementi idonei a consentirne l'identificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2787

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)