Sez. 1, Sentenza n. 20699 del 02/10/2007 (Rv. 599672 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PRELAZIONE DEL CREDITORE PIGNORATIZIO | Scrittura costitutiva del pegno - Indicazione del credito garantito - Presenza nella scrittura di elementi idonei a consentirne la identificazione - Sufficienza - Conseguenze - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PRELAZIONE DEL CREDITORE PIGNORATIZIO
Agli effetti dell'art. 2787 cod. civ., la sufficiente indicazione del credito garantito, può essere desunta in via indiretta, in base ad elementi che comunque portino alla identificazione del credito in questione, che siano presenti all'interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che la scrittura costitutiva di pegno recasse l'indicazione dell'ammontare del credito garantito e della sua natura e che la banca avesse concesso un'apertura di credito in conto corrente sino alla concorrenza della somma indicata nell'atto costitutivo di pegno ed ha, quindi, cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto la nullità del pegno per indeterminatezza del credito garantito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2787
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)