diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5470 del 19/10/1981 (Rv. 416182 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - EQUIVALENZA DI MANSIONI PREVISTA DA UN CONTRATTO AZIENDALE NELL'AMBITO DI UNA DETERMINATA CATEGORIA - DIRITTO DEL PRESTATORE INQUADRATO IN TALE CATEGORIA AL CONFERIMENTO DI UN GRADO SUPERIORE ASSEGNATO AD ALTRO PRESTATORE SVOLGENTE LE STESSE MANSIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416182-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - EQUIVALENZA DI MANSIONI PREVISTA DA UN CONTRATTO AZIENDALE NELL'AMBITO DI UNA DETERMINATA CATEGORIA - DIRITTO DEL PRESTATORE INQUADRATO IN TALE CATEGORIA AL CONFERIMENTO DI UN GRADO SUPERIORE ASSEGNATO AD ALTRO PRESTATORE SVOLGENTE LE STESSE MANSIONI - ESCLUSIONE.*

Se un contratto collettivo aziendale prevede una equivalenza di mansioni nell'ambito di una determinata categoria, nel senso che le stesse sono indifferentemente assegnate a prescindere dal grado che nella stessa categoria riveste il prestatore di lavoro (cosiddetta mobilità verticale nella categoria), il prestatore il quale sia inquadrato in tale categoria non ha diritto, a norma dell'art. 2103 cod. civ., al conferimento di un grado superiore per il fatto di essere stato assegnato a mansioni normalmente assegnate a personale avente grado superiore, dal momento che, se al grado non sono collegate specifiche mansioni, non è possibile da queste risalire a quello. (V. 3791/77, mass. N. 387459).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)