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Sez. 5, Sentenza n. 1005 del 25/02/2000 Cc. (dep. 13/04/2000) Rv. 216460 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA | Carattere eccezionale della proroga - Ricorrenza simultanea dei requisiti di cui all'art. 305, secondo comma, c.p.p. - Necessità.
Stato
decisa il 2000-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216460-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA

La proroga della custodia cautelare ex articolo 305, secondo comma, cod. proc. pen. è un istituto di carattere eccezionale che trova ingresso solo ove ricorrano simultaneamente i requisiti delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità e della indispensabilità del protrarsi della custodia cautelare al fine di procedervi. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittimo il diniego di proroga da parte del giudice fondato sul rilievo che un esame tecnico balistico da effettuarsi in laboratorio non rappresenta un incombente probatorio di particolare complessità e comunque neppure incompatibile con lo status libertatis dell'indagato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)