Sez. 1, Sentenza n. 10182 del 21/09/1999 (Rv. 530172 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Decisione secondo equità - Violazione di norme di diritto - Impugnabilità - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE
Riguardo alle decisioni del Conciliatore, pronunziate ai sensi dell'art. 113, secondo comma cod. proc. civ. (anteriormente alla riforma operata dalla legge n. 374 del 1991), la sentenza è secondo equità anche quando risolva la controversia con l'applicazione di specifiche norme di legge, implicitamente considerando la disciplina positiva, da esse risultante, come conforme all'equità. Essa è ricorribile per Cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto soltanto nei limiti del contrasto con norme costituzionali, in materia sottoposta a riserva assoluta di legge, e con i principi regolatori della materia, posto che è insindacabile il momento del giudizio equitativo (nella specie si è ritenuto che rientri nei margini dell'equità, senza violazione né delle regole processuali in tema di prova né dei principi in materia di contratti di prestazione d'opera, l'estensione operata dal Conciliatore dell'onere del Comune di retribuire i servizi veterinari prestati da professionisti convenzionati nel territorio comunale a favore di animali da reddito, anche in riferimento ai servizi prestati per gli animali randagi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)