Sez. 3, Sentenza n. 6411 del 30/06/1998 (Rv. 516830 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE | Pronunzia secondo equità - Ricorso per Cassazione - Limiti - Materia contrattuale - Principio regolatore della materia - Fattispecie.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE
Con riguardo alla decisione del conciliatore pronunziata ai sensi dell'art. 113, secondo comma cod. proc. civ. (anteriormente alla riforma operata dalla legge n. 374 del 1991), la sentenza è secondo equità anche quando risolva la controversia applicando specifiche norme di legge, implicitamente considerando la disciplina positiva, da esse risultante, come conforme all'equità. Essa è ricorribile per Cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto soltanto nei limiti del contrasto con norme costituzionali, in materia sottoposta a riserva assoluta di legge, e con i principi regolatori della materia, poiché è insindacabile il momento del giudizio equitativo, salva l'applicabilità dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. nei casi di inesistenza, perplessità o apparenza della motivazione sul criterio di equità. Costituisce principio regolatore della materia contrattuale che una parte non possa incondizionatamente prevaricare l'altra, come si ricava dalle finalità solidaristiche dell'art. 41 Cost., dai limiti all'autonomia privata desumibili dal primo comma dell'art. 1322, dall'art. 1341 cod. civ. e dall'art. 1815 cod. civ. (nella specie la S.C. ha rinviato al giudice di merito l'accertamento se l'ammontare degli interessi di un regolamento consortile violava il principio enunciato).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 1322, Cod. Proc. Civ. art. 1341, Cod. Proc. Civ. art. 1815
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)