Sez. 2, Sentenza n. 2937 del 27/03/1999 (Rv. 524658 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Decisione secondo equità - Nozione - Ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE
La sentenza emessa dal giudice conciliatore secondo equità ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ. nel testo previgente è impugnabile con il ricorso per cassazione per denunciare la violazione di norme e principi di rango costituzionale ovvero la violazione dei principi regolatori della materia dedotta in causa. Non può pertanto investire la regola equitativa applicata neppure sotto il profilo della violazione di una norma di legge, perché il giudizio di equità è per sua natura di merito, quindi non sindacabile per vizi "in judicando".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)