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Sez. 2, Sentenza n. 3060 del 18/05/1985 (Rv. 440762 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO - IN GENERE - LOCATORE NON PROPRIETARIO DELLA COSA LOCATA - OBBLIGO DI PAGARE IL CANONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440762-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO - IN GENERE - LOCATORE NON PROPRIETARIO DELLA COSA LOCATA - OBBLIGO DI PAGARE IL CANONE - SUSSISTENZA.*

Poiché per l'assunzione della qualità di locatore non è necessario essere proprietario della cosa locata, ma è sufficiente averne la disponibilità, non può il conduttore contrastare la pretesa del locatore di pagamento dei canoni negando il diritto di proprietà di quest'ultimo sulla cosa stessa. (Conf 2973/83, mass n 427885; (Conf 3070/81, mass n 413637; (Conf 1093/80, mass n 404566; (Conf 3503/78, mass n 392991; (Conf 2161/77, mass n 385890).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)