Sez. 2, Sentenza n. 1140 del 07/03/1978 (Rv. 390512 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI - PROVA - PRODUZIONE DI DOCUMENTI NUOVI IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI - PROVA - PRODUZIONE DI DOCUMENTI NUOVI IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti e abbia in conseguenza fatto venir meno oggettivamente la necessita della pronunzia del giudice - e quindi anche l'interesse al ricorso per Cassazione che ne condiziona l'ammissibilita - sempre che non vi sia dissenso tra le parti circa la sussistenza e la Rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte: a tal fine, infatti, e anche ammissibile la produzione in Cassazione di documenti nuovi diretti a dimostrare che dopo la proposizione del ricorso e venuta meno la materia del contendere. (V 1902/77, mass n 385619; (V 3069/76, mass n 381846; (V 2714/74, mass n 371166; (V 1218/74, mass n 369272; (V 2280/73, mass n 365568).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)