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Sez. 2, Sentenza n. 2307 del 06/07/1968 (Rv. 334608 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - DEL PARENTE - LAVORO DOMESTICO - SUSSISTENZA- ESCLUSIONE - PRESUNZIONE JURIS TANTUM - PROVA CONTRARIA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1968-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334608-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - DEL PARENTE - LAVORO DOMESTICO - SUSSISTENZA- ESCLUSIONE - PRESUNZIONE JURIS TANTUM - PROVA CONTRARIA - CONTENUTO.*

Se da un punto di vista astratto nulla vieta che anche nell'ambito di una comunita familiare possa costituirsi un contratto di lavoro domestico, nondimeno nella normalita dei casi le prestazioni eseguite tra persone legate da vincoli di parentela o di coniugio e conviventi sotto lo stesso tetto in comunanza di affetti sono assistite da una presunzione di gratuita, riallacciandosi alla benevolenza, al sentimento di gratitudine, allo spirito di solidarieta, che induce i vari componenti della comunione familiare ad assistersi vicendevolmente sia sul piano materiale, sia su quello spirituale. Per vincere tale presunzione e necessario dimostrare che le parti abbiano realmente agito animo contrahendi, e cioe, abbiano inteso assumere obbligazioni reciproche per modo che, sussistendo tra le prestazioni del lavoratore e l'Obbligo della controparte di corrispondergli una retribuzione un rapporto sinallagmatico e funzionale, ciascuna delle due prestazioni si profila come causa dell'altra. (V. 962-68, mass. N. 332339 n. 49-68, mass. N. 330857 n. 17996, mass. N. 323515 n. 411-66, mass. N. 320812).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2240 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)