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Sez. 2, Sentenza n. 411 del 08/02/1966 (Rv. 320812 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - DEL PARENTE - LAVORO DOMESTICO - PRESUNZIONE DI GRATUITA.*
Stato
decisa il 1966-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320812-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - DEL PARENTE - LAVORO DOMESTICO - PRESUNZIONE DI GRATUITA.*

Pur presumendosi che le prestazioni di lavoro rese tra persone conviventi, legate da rapporti di parentela o di coniugio, siano gratuite con la esclusione, quindi, di un rapporto di lavoro subordinato per difetto dell'estremo della onerosita, non puo escludersi, tuttavia, in modo assoluto, l'esistenza di un rapporto di lavoro regolarmente retribuito anche nell'ambito di una comunita familiare. Senonche la presunzione di gratuita e piu che mai valida e difficile da controbattere quando le prestazioni, non aventi riferimento all'Esercizio di un'impresa, si esauriscono in una convivenza con gli aspetti propri della vita comune familiare. In tal caso i servizi resi, pur essendo oggettivamente configurabili come prestazioni di lavoro domestico, sono indubbiamente assistiti dalla presunzione di gratuita, che non e superabile dalla sola corresponsione del vitto e dell'alloggio e di ulteriori utilita (vestiario, divertimento e piccole spese in genere). Tale corresponsione e piuttosto da considerarsi come naturale e intrinseco risultato del rapporto di convivenza e come manifestazione della solidarieta affettiva e della mutua assistenza. (nella fattispecie, onde conseguire una pensione di invalidita, si assumeva un rapporto di lavoro fra due sorelle conviventi). (Cfr 2038/63; 2311/62; 2020/61; 3543/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2240 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 3, Cod. Civ. art. 2094, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 37, Cod. Civ. art. 2242 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)