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Sez. 3, Sentenza n. 5432 del 07/06/1990 (Rv. 467572 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - DEL CONFINANTE - SITUAZIONE OSTATIVA - INSEDIAMENTO DI AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO SUL FONDO OFFERTO IN VENDITA - ABBANDONO DELLA COLTIVAZIONE DEL FONDO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467572-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - DEL CONFINANTE - SITUAZIONE OSTATIVA - INSEDIAMENTO DI AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO SUL FONDO OFFERTO IN VENDITA - ABBANDONO DELLA COLTIVAZIONE DEL FONDO - ESCLUSIONE.*

L'insediamento di affittuario coltivatore diretto, sul fondo oggetto di vendita, configura situazione ostativa alla prelazione e riscatto in favore del confinante solo se stabile ed effettivo, sì da giustificare la prevalente tutela della conservazione della azienda agricola di detto affittuario, rispetto all'interesse al conglobamento di fondi limitrofi. Tale situazione, pertanto, non è ravvisabile ove risulti che l'affittuario abbia abbandonato la coltivazione (nella specie, dando il fondo ad altri in subaffitto, e poi rinunciando alla conduzione, dietro compenso, in favore dell'acquirente). (V 3322/85, mass n 440993).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)