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Sez. 3, Sentenza n. 5672 del 25/06/1997 (Rv. 505445 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE | Esecuzione di provvedimenti possessori secondo le forme di cui all'art. 612 cod. proc. civ. - Opposizione - Erronea qualificazione della medesima come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, e non come semplice eccezione, da parte del giudice di merito - Rilevanza di tale qualificazione ai fini della scelta del mezzo di impugnazione.
Stato
decisa il 1997-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505445-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE

Allorché l'esecuzione di un provvedimento possessorio si sia svolta nelle forme di cui all'art. 612 cod. proc. civ., e siano state proposte (erroneamente) opposizioni alla esecuzione ovvero agli atti esecutivi, ed il giudice le abbia (altrettanto erroneamente) qualificate e decise come tali, anziché considerarne i motivi alla stregua di semplici eccezioni, la qualifica, così attribuita, rimane determinante ai fini della individuazione del mezzo di gravame esperibile, sicché la relativa decisione deve ritenersi legittimamente impugnata, rispettivamente, con l'appello (per l'opposizione all'esecuzione) o con il ricorso per cassazione (per l'opposizione agli atti esecutivi), ai sensi del disposto degli artt. 339, 618 e 360 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)