diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4147 del 01/03/2004 (Rv. 570693 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa all'indennità "una tantum " prevista dal CCNL 1994 dei dipendenti delle Ferrovie statali - Spettanza anche ai dipendenti già in pensione al momento della stipula del contratto - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570693-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di alcuni ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato, collocati in pensione dopo la scadenza del CCNL 1990\1992 e prima della sottoscrizione del CCNL del 18 novembre 1994, volte ad ottenere la corresponsione della somma "una tantum" riconosciuta da tale contratto quale rimborso forfettario del salario integrativo non percepito, relativo agli anni 1993 e 1994, previsto dall'accordo 19 maggio 1990, ritenendo che tale indennità "una tantum " non esplicasse una funzione transattiva in favore di tutti i dipendenti che, negli anni precedenti, non avevano percepito il salario integrativo, ma fosse dovuta soltanto al personale ancora in servizio al momento della stipula del contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 18/11/1994, Contr. Coll. 19/05/1990

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)