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Sez. L, Sentenza n. 4662 del 05/04/2002 (Rv. 562163 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criteri - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa alla soppressione retroattiva degli elementi retributivi premiali previsti dal CCNL del 1990 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
Stato
decisa il 2002-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562163-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice di merito il quale aveva riconosciuto ai ricorrenti - dipendenti delle Ferrovie dello Stato, andati in pensione negli anni 1993 - 1994, e che non avevano pertanto percepito l'una "tantum" di cui al CCNL del 1994 - il diritto a percepire gli elementi retributivi premiali di cui all'art. 33, secondo comma, lettera N del CCNL del 1990 - 1992, soppressi retroattivamente con l'accordo del 18 novembre 1994, ritenendo che detti elementi aggiuntivi dovessero ritenersi già facenti parte della retribuzione al momento del collocamento a riposo dei lavoratori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 18/11/1994

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)