Sez. L, Sentenza n. 11807 del 05/08/2003 (Rv. 565653 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione del CCNL 1990 - 1992 per i dipendenti delle FFSS.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto infondata la pretesa al pagamento dell'emolumento cosiddetto integrativo, previsto dall'art. 33, punto n. 2, dal c.c.n.l. 1990/1992 dei ferrovieri statali, nell'ambito degli elementi aggiuntivi della retribuzione, in caso di omessa stipulazione del contratto integrativo previsto per l'assegnazione del detto elemento retributivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)