Sez. 1, Sentenza n. 39740 del 22/09/2005 Ud. (dep. 28/10/2005) Rv. 232942 - 01
ARMI - IN GENERE | Parte di arma - Nozione - Fattispecie.
ARMI - IN GENERE
Agli effetti della legge penale costituisce parte di arma il "silenziatore" atto all'applicazione su armi da fuoco, in quanto, pur avendo una sua autonomia strutturale, é funzionalmente destinato a rendere l'arma più insidiosa, potendo ricomporsi con questa mediante un procedimento di agevole effettuazione. Sono, invece, estranei alla nozione di "parti di arma" gli accessori destinati soltanto a rifinitura o ornamento, senza alcuna incidenza sul funzionamento o sulla pericolosità dell'arma.
Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)