Sez. 3, Sentenza n. 465 del 22/01/1996 (Rv. 495528 - 01)
STAMPA - LIBERTÀ DI STAMPA - IN GENERE | Diritto di critica - Esercizio - Limiti - Critica offensiva della reputazione individuale - Assoluto divieto - Esclusione - Condizione.
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Dal principio secondo il quale il diritto di critica non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, non può desumersi che la critica sia sempre vietata quando può offendere la reputazione individuale, dovendosi, invece, ricercare un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero costituzionalmente garantita; bilanciamento da individuarsi nel fatto che la critica, diversamente dalla cronaca, soggiace al limite dell'interesse pubblico o sociale ad essa attribuibile, quando si rivolge a soggetti che tengono comportamenti o svolgono attività che richiamano su di essi l'attenzione dell'opinione pubblica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 21, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)