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Sez. 1, Sentenza n. 5100 del 09/06/1997 (Rv. 505017 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Invalidità della notifica - Impugnazione della successiva iscrizione a ruolo dell'imposta - Sanatoria dell'invalidità per l'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'avviso - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505017-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

Se il contribuente impugna l'iscrizione a ruolo di un'imposta per invalidità della notifica (mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 140 cod. proc. civ.) del relativo avviso di accertamento, non può ritenersi che i vizi di essa si sono sanati per raggiungimento dello scopo (art. 156 cod. proc. civ.), atteso che nessuna tempestiva conoscenza di tale indispensabile presupposto della predetta iscrizione si è verificata in conseguenza della notifica di questa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)