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Sez. L, Sentenza n. 4528 del 11/07/1981 (Rv. 415235 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCIPLINA EX ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415235-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCIPLINA EX ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

In tema di pensione di invalidita, l'art 24 della legge 3 giugno 1975 n 160, in base al quale il diritto alla pensione medesima postula una riduzione della capacita di guadagno o meno di un terzo del normale, non ha efficacia retroattiva. Pertanto, uno stato di infermita che prima dell'entrata in vigore di detta legge (20 giugno 1975) abbia compromesso in misura superiore alla meta la capacita di guadagno dello assicurato, e produttivo del diritto a pensione, ai sensi dell'art 10 primo comma del RDL 14 aprile 1939 n 635, nel testo risultante in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n 160 del 1971. (Conf 2187/80, mass n 405847; (Conf 1301/79, mass n 397553; (Conf 610/78, mass n 389917).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)