Sez. L, Sentenza n. 610 del 08/02/1978 (Rv. 389917 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - NORMATIVA EX LEGGE N 160 DEL 1975 - CARATTERE INNOVATIVO - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE PER SITUAZIONI ANTERIORI - INAPPLICABILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - NORMATIVA EX LEGGE N 160 DEL 1975 - CARATTERE INNOVATIVO - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE PER SITUAZIONI ANTERIORI - INAPPLICABILITA.*
In tema di pensione d'invalidita, l'art 24 della legge 3 giugno 1975 n 160, il quale fissa la soglia dell'invalidita pensionabile nella permanente riduzione della capacita di guadagno a meno di un terzo, anziche a meno della meta, come prescritto dalla precedente normativa (art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n 160 del 1971), non opera, in difetto di espressa previsione di retroattivita, nei giudizi pendenti su situazioni verificatesi prima della data di entrata in vigore della legge medesima (20 giugno 1975), e, pertanto, non puo valere ad escludere il diritto a pensione che spetti, con decorrenza anteriore all'indicata data, in forza della previgente disciplina. (Conf 1900/76, mass n 380692; (Conf 287/76, mass n 378962; (Conf 263/76, mass n 378925).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)