Sez. 2, Sentenza n. 4980 del 19/07/1983 (Rv. 429854 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - RISARCIMENTO DEL DANNO - RAPPORTO CON LE AZIONI DI GARANZIA EX ART. 1492 COD. CIV.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - RISARCIMENTO DEL DANNO - RAPPORTO CON LE AZIONI DI GARANZIA EX ART. 1492 COD. CIV.*
L'Azione di risarcimento dei danni per vizi della cosa venduta, concessa al compratore dall'art. 1494 cod. civ., va tenuta distinta dalle azioni di garanzia di cui al precedente art. 1492 e, pur essendo cumulabile sia con la domanda di risoluzione del contratto che con quella di riduzione del prezzo, può essere esercitata anche da sola, sul presupposto che sussistano tutti i requisiti della garanzia per i vizi e che ricorra, inoltre, la colpa del venditore, la quale, invece, esula dalla garanzia vera e propria. (V 987/75, mass n 374384; (Conf 3190/81, mass n 413767; (Conf 1267/79, mass n 397499).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)