Sez. 1, Sentenza n. 18538 del 02/08/2013 (Rv. 628039 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Procedimenti di interesse del minore - Art. 315 bis cod. civ. - Necessità dell'audizione del minore - Limiti - Fattispecie relativa ad audizione non richiesta nel corso del giudizio di merito ed oggetto di allegazione nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
L'art. 315 bis cod. civ., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, prevede il diritto del minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, e quindi anche in quelle relative all'affidamento ai genitori, salvo che l'ascolto possa essere in contrasto con il suo "superiore interesse". (Nella specie, la S.C. , nell'enunciare il principio, ha rigettato la doglianza in ordine alla mancata audizione del minore ai fini della sua collocazione prevalente presso uno dei genitori, in quanto la stessa non era stata richiesta nel corso del giudizio di merito e la questione risultava proposta per la prima volta nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. peraltro solo con riferimento al sopravvenuto art. 315 bis cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315 bis, Legge 10/12/2012 num. 219, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)