Sez. 1, Sentenza n. 7478 del 31/03/2014 (Rv. 630321 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Controversia relativa al regime di affidamento e di visita del minore - Nomina al minore di un difensore - Necessità - Esclusione - Possibilità di ascolto del minore - Sussistenza - Condizioni.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
L'art. 336, ultimo comma, cod. civ., che prevede la nomina di un difensore del minore, si applica soltanto ai provvedimenti limitativi ed eliminativi della potestà genitoriale ove vi sia un concreto profilo di conflitto di interessi tra genitori e minore, e non anche alle controversie relative al regime di affidamento e di visita del minore, figlio di una coppia che ha deciso di cessare la propria comunione di vita, nelle quali la partecipazione del minore si esprime, ove ne ricorrano le condizioni di legge e nel perseguimento del suo superiore interesse, mediante l'ascolto dello stesso, che integra un adempimento già previsto dall'art. 155 sexies cod. civ., divenuto necessario ai sensi dell'art. 315 bis cod. civ., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, in tutte le questioni e procedure che lo riguardano, in attuazione dell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 sexies, Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 336 com. 4, Legge 10/12/2012 num. 219, Tratt. Internaz. 20/11/1989
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)