Sez. U, Sentenza n. 22238 del 21/10/2009 (Rv. 610007 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Procedimenti d'interesse del minore - Audizione - Necessità - Violazione - Conseguenze.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario, nelle procedure giudiziarie che li riguardino, ed in particolare in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, e dell'art. 155-sexies cod. civ., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, salvo che l'ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore. Costituisce, pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento che ne può giustificare l'omissione, in quanto il minore è portatore d'interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 20/11/1989, Tratt. Internaz. 25/01/1996, Legge 27/05/1996 num. 176 CORTE COST., Legge 20/03/2003 num. 77 art. 6, Cod. Civ. art. 155 com. 6, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)