Sez. 6, Sentenza n. 19052 del 11/05/2011 Cc. (dep. 13/05/2011) Rv. 250115 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato d'arresto europeo - Consegna per l'estero - Decisione pronunciata "in absentia" - Richiesta di esecuzione della pena in Italia - Contemporaneo interesse alla rinnovazione del giudizio contumaciale - Espressa manifestazione di volontà - Esigenza - Conseguenze - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato d'arresto europeo, quando la persona richiesta in consegna per l'esecuzione di una sanzione applicata con sentenza contumaciale abbia formulato istanza di esecuzione della pena in Italia, essa è tenuta a manifestare espressamente il suo eventuale interesse alla preventiva rinnovazione del giudizio contumaciale. Ne consegue che, in tal caso, la corte d'appello deve procedere alla consegna, apponendo la clausola del rinvio della persona interessata nel nostro Stato, ai fini dell'esecuzione della pena eventualmente applicata all'esito del giudizio rinnovato all'estero. (Nel caso di specie, in cui era stata formalizzata la sola richiesta di scontare la pena in Italia, la Corte ha precisato in motivazione che la richiesta di scontare la pena in Italia è inconciliabile con la contestuale pretesa di un'automatica preventiva rinnovazione del giudizio contumaciale straniero, a prescindere dalla presenza dell'interessato e dall'osservanza delle norme processuali dello Stato estero). (cfr. Corte di Giustizia U.E., C-306/09, I.B.).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 19 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)