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Sez. 6, Sentenza n. 8132 del 18/02/2015 Cc. (dep. 23/02/2015) Rv. 262807 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Decisione pronunciata "in absentia" - Richiesta di esecuzione della pena in Italia - Interesse alla rinnovazione del giudizio contumaciale - Esplicita richiesta da parte dell'interessato - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262807-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE

In tema di mandato di arresto europeo, qualora la persona richiesta dall'autorità giudiziaria estera per l'esecuzione di una sentenza contumaciale di condanna ne abbia fatto esplicita richiesta, la corte d'appello deve disporre la sua consegna con la duplice condizione della rinnovazione del giudizio secondo la normativa propria dello Stato richiedente e del reinvio in Italia per l'esecuzione della pena eventualmente irrogata all'esito di tale nuovo giudizio. (Nella specie, relativa ad un m.a.e. emesso dalle autorità romene, la S.C. ha disposto - quale giudice dell'impugnazione anche di merito - la consegna della persona richiesta per la rinnovazione del giudizio contumaciale, ferma restando l'esecuzione in Italia dell'eventuale pena, riformando in tal senso la sentenza della Corte d'appello che aveva rifiutato la consegna ai sensi dell'art. 18, primo comma lett. r), della legge n. 69 del 2005, e disposto l'espiazione in Italia della pena inflitta con la sentenza di condanna romena).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. R CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 19 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)